Formazione, gruppi di acquisto e criteri di qualificazione fiscale
(Parte II – Guida operativa per associazioni e centri cinofili)
Nel contesto delle associazioni e società sportive dilettantistiche cinofile, la formazione non rappresenta un servizio accessorio, ma una componente strutturale della vita associativa. Corsi, workshop e seminari costituiscono strumenti essenziali per la diffusione delle competenze tecniche, l’aggiornamento degli istruttori, la promozione di un corretto approccio educativo e il rafforzamento della cultura sportiva.
Dal punto di vista giuridico e fiscale, tuttavia, la qualificazione di tali attività non è automatica. È necessario distinguere con rigore ciò che può essere ricondotto alle attività istituzionali da ciò che, per modalità di svolgimento o destinatari, assume natura commerciale, con conseguenti obblighi fiscali e contabili.
Corsi di formazione e seminari nelle ASD/SSD: quando sono attività istituzionali
Quadro normativo di riferimento
La disciplina di riferimento è dettata dall’art. 148 del TUIR, che sancisce la non commercialità dei corrispettivi specifici versati dai soci per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, a condizione che siano assenti finalità lucrative.
La riforma dello sport introdotta dal D.Lgs. 36/2021, pur concentrandosi prevalentemente sul lavoro sportivo, ha confermato la possibilità per ASD e SSD di svolgere attività secondarie, purché non diventino prevalenti e risultino coerenti con lo scopo sociale.
Le circolari dell’Agenzia delle Entrate – in particolare la n. 18/E del 2018 – e la giurisprudenza di legittimità hanno progressivamente definito i criteri applicativi per la corretta qualificazione delle attività formative.
Condizioni sostanziali per la natura istituzionale dell’attività formativa
Affinché corsi di formazione e seminari possano essere qualificati come attività istituzionali, è necessario che ricorrano congiuntamente specifici requisiti sostanziali.
Connessione diretta con lo scopo sociale
Il contenuto dell’attività formativa deve essere strettamente collegato all’attività sportiva o cinotecnica.
Rientrano, ad esempio, nelle finalità istituzionali:
- corsi di educazione cinofila di base;
- percorsi di aggiornamento per istruttori ed educatori;
- seminari su discipline sportive cinofile (rally obedience, detection games, agility).
Al contrario, iniziative aventi ad oggetto tematiche estranee allo scopo associativo – quali informatica, contabilità o marketing – non possono essere considerate funzionali e rischiano una qualificazione commerciale.
Destinatari prevalenti: soci e tesserati
La normativa richiede che l’attività sia resa prevalentemente in favore di soci o tesserati. L’apertura a soggetti terzi non è di per sé vietata, ma quando la platea esterna diviene prevalente o l’attività viene proposta secondo logiche imprenditoriali, essa perde i caratteri dell’istituzionalità.
Natura dei corrispettivi
Le quote di partecipazione devono avere natura di meri rimborsi spese, determinati in funzione dei costi vivi dell’iniziativa. La creazione di un margine economico sistematico configura, di fatto, un’attività commerciale, indipendentemente dalla denominazione adottata.
Trasparenza e documentazione
La documentazione interna riveste un ruolo decisivo. Delibere del Consiglio Direttivo, programmi formativi, bilanci preventivi e consuntivi costituiscono strumenti essenziali per dimostrare la natura istituzionale dell’attività in sede di controllo.
Orientamenti giurisprudenziali sulla formazione sportiva
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’attività formativa può essere qualificata come istituzionale solo se strettamente e immediatamente collegata allo scopo sportivo.
Con la sentenza n. 9784 del 7 maggio 2014, la Suprema Corte ha affermato che, in assenza di tale connessione, l’attività assume natura commerciale anche quando i destinatari siano soci dell’ente. La nozione di necessarietà viene interpretata in senso restrittivo: non è sufficiente un generico vantaggio per i soci, ma è richiesta una connessione funzionale diretta con l’attività sportiva.
Esempi applicativi nel settore cinofilo
Nel contesto delle ASD e SSD cinofile, possono essere ricondotti alle attività istituzionali:
- un corso per Educatori Cinofili organizzato da un’ASD affiliata a un EPS riconosciuto dal CONI;
- un seminario di aggiornamento sul regolamento FCI di agility.
Presentano invece profili di rischio commerciale:
- workshop su tecniche di comunicazione interpersonale per istruttori;
- corsi aperti al pubblico sulla gestione del cane in famiglia, se svolti con finalità imprenditoriali verso soggetti esterni.
Gruppi di acquisto nelle associazioni cinofile: disciplina e limiti fiscali
La prassi dei gruppi di acquisto è particolarmente diffusa nel settore cinofilo, dove i costi di mantenimento degli animali rappresentano una voce significativa di spesa. L’acquisto collettivo di crocchette o altri beni consente di ottenere condizioni economiche più favorevoli, ma presenta rilevanti profili di rischio fiscale.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 148 del TUIR prevede la non commercialità delle prestazioni rese ai soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tuttavia, la giurisprudenza ha interpretato in modo restrittivo la nozione di strumentalità necessaria, confermando che non tutte le attività mutualistiche possono essere considerate istituzionali.
Il D.Lgs. 36/2021 ha ribadito la possibilità di svolgere attività secondarie, purché non prevalenti e gestite con contabilità separata.
Quando il gruppo di acquisto è attività istituzionale
Un gruppo di acquisto può essere qualificato come attività istituzionale solo se la fornitura del bene risulta funzionale e indispensabile allo svolgimento dell’attività sportiva.
Rientrano in tale ambito, ad esempio:
- l’approvvigionamento centralizzato di mangime per cani sportivi mantenuti presso la sede;
- l’acquisto di materiali tecnici destinati a uso comune durante le attività associative.
Quando il gruppo di acquisto diventa attività commerciale
La rivendita ai soci di crocchette destinate al consumo domestico integra un’attività commerciale, anche in assenza di scopo di lucro. La Corte di Cassazione ha chiarito che ciò che rileva non è il guadagno, ma la natura oggettiva dell’operazione.
Anche l’ipotesi di rivendita a prezzo di costo, con applicazione dell’IVA ridotta al 4%, non esclude la commercialità dell’attività. Se l’associazione acquista e rivende, è comunque tenuta all’emissione di documentazione fiscale, all’applicazione dell’IVA e alla tenuta di una contabilità separata.
Per ridurre rischi e adempimenti, molte associazioni preferiscono non assumere il ruolo di acquirenti-rivenditori, limitandosi a una funzione di coordinamento tra soci e fornitori.
Considerazioni
L’analisi delle attività formative e dei gruppi di acquisto nelle ASD e SSD cinofile dimostra come la linea di confine tra attività istituzionale e attività commerciale sia spesso sottile e dipenda da una valutazione concreta delle modalità di svolgimento, dei destinatari e della natura economica dei corrispettivi.
Nel settore cinofilo, più che in altri ambiti sportivi, il rischio di qualificazioni improprie deriva dalla tendenza a considerare automaticamente “istituzionali” attività che, pur utili alla vita associativa, non risultano indispensabili allo scopo sportivo. Solo una gestione prudente, accompagnata da una documentazione puntuale e da scelte organizzative coerenti, consente di mantenere la corretta qualificazione fiscale delle attività svolte.
La mancata osservanza di tali criteri espone tuttavia gli enti a conseguenze rilevanti, non solo sul piano tributario ma anche su quello amministrativo e, in determinate circostanze, penale.
Dr. Pier Paolo PERISOTTO
Referente Regione Lazio OPES Cinofilia