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CORSI DI FORMAZIONE E VALIDITA’ DEI TITOLI EMESSI: FACCIAMO CHIAREZZA ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLO SPORT


diploma OPES
diploma OPES

Rilascio e validità dei titoli emessi


La Riforma dello Sport introdotta dal mese di luglio dello scorso anno, oltre ad apportare significative variazioni al mondo Associazionistico per come conosciuto (e gestito) fino a tale data, ha meglio definito il perimetro entro il quale è possibile (ed obbligatorio) muoversi.

Molti i punti trattati; tra di essi, quello su cui vorrei focalizzare l’odierna attenzione è quello relativo alla Formazione ed alla validità dei titoli rilasciati al termine dei Corsi.

In questo ultimo decennio, la professione sportiva sembra aver incontrato un crescente interesse tra le generazioni più giovani la cui aspirazione è quella di intraprendere una attività lavorativa che riesca a coniugare passione, divertimento ed autonomia; per una primaria legge di mercato, ad una maggiore richiesta di un certo prodotto consegue un incremento significativo dell’offerta. Purtroppo in questo inseguirsi compulsivo di domanda/offerta, si riempiono pagine dei Social e del web in generale di offerte Formative di qualunque Corso ma…..non sempre le cose vengono spiegate (e pubblicizzate) in maniera chiara (e trasparente). Vediamo di chiarire quindi alcuni punti che risultano essere essenziali nell’assicurare che l’investimento fatto (spesso oneroso e frutto di sacrifici da parte delle famiglie) non sia vano.

Il Decreto Legislativo 36/2021 (decreto di riforma dello Sport con il quale viene introdotta – e finalmente riconosciuta - la figura del “Lavoratore Sportivo”) all’articolo 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive) prevede che i Corsi offerti all’interno di Palestre, Centri Sportivi ed Impianti di ogni tipo (quindi anche Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche), a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo (anche sotto forma di quote di adesione), “devono essere svolte con il coordinamento di un chinesiologo (Diplomato ISEF o Laureato in Scienze Motorie) o di un Istruttore di specifica disciplina(Diplomato/Brevettato da una FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP), dei cui nominativi ultimi dovrà essere data adeguata pubblicità”. Il comma 3 dello stesso articolo 42 ribadisce (qualora per qualcuno ci fossero dubbi di interpretazione) che “L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP”.

Che ci possa trovare concordi o meno, questa è la legge e ritengo chiarisca in maniera inequivocabile, oltre ogni ragionevole dubbio, la materia. Tutto il resto è solo “fuffa” da marketing (peraltro di basso profilo), una “chiacchiera” da Bar. Giova evidenziare che tale indirizzo legislativo è peraltro applicato anche nell’ambito delle competenze in materia di Sport attribuite alle Regioni (legislazione concorrente tra Stato e Regioni) che si sono adeguate al dettame di legge.

Il comma 5 dell’articolo di legge in argomento prevede anche delle sanzioni amministrative nel caso in cui un’Associazione/Società Sportiva dovesse avvalersi di lavoratori sportivi che non dispongano dei requisiti sopra meglio esplicitati: “In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro”.

Corsi organizzati da Enti diversi (non inclusi quindi tra quelli citati) sono, e devono essere considerati per legge, corsi “associativi” il cui valore legale è spendibile esclusivamente all’interno dell’Organizzazione che ha rilasciato il relativo brevetto (o diploma) a fine corso. In quest’ultimo caso non troveranno applicazione le agevolazioni fiscali previste per gli Enti Sportivi e, cosa ancor più rilevante, le compagnie di assicurazione potrebbero rifiutare il pagamento degli indennizzi derivanti da eventuali incidenti occorsi in campo/palestra agli atleti.

Il SNaQ (Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi)


Spesso accade di vedere pubblicizzato nelle locandine dei Corsi di formazione proposti una dicitura (come, ad esempio, “corso riconosciuto dal Sistema Nazionale di Qualifiche – SNAQ - del CONI). Cosa significa in realtà? Sgomberiamo subito il campo dalle possibili discussioni in materia: l’applicazione (o meno) dello SNAQ non è un obbligo o un vincolo per le Organizzazioni cui si rivolge (FSN, DSA, EPS) né, tantomeno, attribuisce ai titoli rilasciati più o meno valore legale su tutto il territorio nazionale.

La finalità principale dello SNAQ è quella di uniformare a livello europeo la formazione di tutti gli operatori sportivi con un sistema uguale per tutte le Federazioni ed Enti sportivi nazionali di tutti i paesi dell’Unione Europea, agevolando così non solo l’operatività dei tecnici tra un paese l’altro in Europa ma soprattutto definendo percorsi, materie e contenuti uguali per tutti gli operatori sportivi.

I corsi che seguono il sistema SNAQ possono essere erogati da tutte le Federazioni sportive nazionali, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva aderenti al Sistema, garantendo così la “massima Qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze degli Istruttori e Formatori di specifica disciplina”.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare quantomeno bizzarro che qualcuno, evidentemente ignorando completamente l’argomento di cui sta parlando (o scrivendo), possa definire come “truffaldino” o “inappropriato” specificare, nelle proprie locandine, che il Corso “è riconosciuto” oppure “è svolto secondo i dettami” dello SNAQ.


La spendibilità del Brevetto/Diploma presso altre FSN, DSA o EPS


Altro argomento, spesso fonte di discussione o interpretazioni diverse, è quello relativo alla spendibilità o meno dei titoli conseguiti nell’ambito di altre Organizzazioni Sportive.

Sotto il profilo amministrativo/fiscale, il D.lgs. 36/2021 prevede solamente che l’istruttore debba essere tesserato. Se l’istruttore svolge la propria attività anche a favore di società o associazioni sportive affiliate ad altre Federazioni o Enti di Promozione, sotto il profilo amministrativo/fiscale non vi è la necessità che acquisisca ulteriori “patentini”: è un Istruttore, è tesserato come tale, svolge tale attività.

Tuttavia va tenuto ben presente che nel momento in cui un sodalizio si affilia a una federazione o Ente ne accetta le regole, e fra tali regole è di norma compreso l’impegno ad avvalersi di istruttori/allenatori qualificati e in possesso del “Brevetto/Diploma” rilasciato da esse.

Il rigore con cui è richiesta l’applicazione di tale impegno, l’intensità dei relativi controlli e delle sanzioni in caso di violazione variano da Federazione e Federazione e da Ente a Ente, è quindi indispensabile una attenta valutazione, sempre caso per caso, anche di questo aspetto: quali conseguenze vi possono essere se un’associazione utilizza istruttori senza “patentino” rilasciato dalla federazione o ente a cui è affiliata? Può essere revocata l’affiliazione? La polizza assicurativa sottoscritta dall’Ente opererebbe anche in questo caso?

Di tutto ciò bisognerebbe essere ben informati PRIMA di sottoscrivere un contratto di collaborazione con il personale che si intende impiegare per lo svolgimento delle proprie attività sportive; ne va della Responsabilità personale del Presidente dell’Associazione/Società sportiva che sottoscrive lo stesso.


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Pier Paolo PERISOTTO

Referente Regione Lazio OPES Cinofilia


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