Attività commerciali nelle ASD e SSD e conseguenze delle riqualificazioni fiscali

Rischi, sanzioni e perdita dei regimi agevolati negli enti sportivi dilettantistici

(Parte III – Attività rilevanti, controlli e profili sanzionatori)

Nel sistema normativo che disciplina gli enti sportivi dilettantistici, le attività commerciali rappresentano l’ambito di maggiore esposizione al rischio fiscale e ispettivo. A differenza delle attività istituzionali e di quelle decommercializzate, le attività commerciali sono assoggettate alle ordinarie regole tributarie e comportano obblighi stringenti sotto il profilo contabile, dichiarativo e amministrativo.

La corretta individuazione delle attività commerciali assume un valore decisivo, poiché l’errata qualificazione può determinare non soltanto il recupero delle imposte evase, ma anche la perdita dei regimi agevolativi e, nei casi più gravi, responsabilità di natura penale.

Quando un’attività è commercialmente rilevante

Ogni qualvolta un’associazione o società sportiva dilettantistica eroghi una prestazione a fronte di un corrispettivo specifico, si è in presenza, in linea generale, di un’attività commerciale.
La decommercializzazione costituisce una deroga e, come tale, è applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente tutti i presupposti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti – strumentalità necessaria allo scopo istituzionale, limitazione soggettiva ai soci o tesserati, assenza di organizzazione imprenditoriale – l’attività si colloca inevitabilmente nel perimetro delle attività rilevanti ai fini fiscali.

Nel settore cinofilo, rientrano tipicamente tra le attività commerciali:

  • le manifestazioni aperte al pubblico con iscrizione a pagamento;
  • i corsi e percorsi formativi offerti sul mercato a soggetti non soci;
  • la vendita di prodotti (merchandising, guinzaglieria, mangimi con ricarico);
  • i servizi di pensione o custodia continuativa dei cani non strettamente collegati ad attività sportive riservate ai soci.

La normativa di riferimento – in particolare l’art. 148 del TUIR e l’art. 4 del d.P.R. 633/1972 – impone che tali attività siano assoggettate ad IVA e gestite attraverso una contabilità separata rispetto alla sfera istituzionale.

La presunzione di commercialità e l’onere della prova

La presunzione di commercialità non può essere elusa mediante mere enunciazioni formali o richiami statutari. In ambito fiscale, grava sull’ente l’onere della prova circa la reale natura dell’attività svolta.

In sede ispettiva, l’associazione deve dimostrare, attraverso documentazione concreta e coerente, che la prestazione resa sia effettivamente necessaria allo scopo sportivo. Assumono rilievo determinante:

  • le delibere del Consiglio Direttivo;
  • i registri dei soci e dei tesserati;
  • la tracciabilità dei versamenti;
  • la parametrazione dei corrispettivi ai costi effettivi sostenuti.

In mancanza di tali elementi, l’attività viene agevolmente riqualificata come commerciale. In sede di controllo prevale sempre la sostanza sulla forma: indici quali la continuità del servizio, la promozione esterna, l’adozione di listini, l’organizzazione autonoma e la presenza di tariffe standardizzate conducono inevitabilmente alla qualificazione commerciale.

Attività commerciali occultate: effetti tributari e amministrativi

Laddove, in sede di verifica, venga accertato che un ente ha mascherato attività commerciali sotto la veste di attività istituzionali o decommercializzate, le conseguenze si producono su più livelli.

Sul piano tributario-amministrativo, la prima conseguenza è la riqualificazione delle entrate, con recupero dell’IVA e delle imposte dirette, oltre all’applicazione delle sanzioni previste.
Le violazioni più ricorrenti riguardano:

  • la mancata certificazione dei corrispettivi, sanzionata in misura pari al 90% dell’IVA correlata;
  • la dichiarazione infedele, punita con una sanzione pari al 70% della maggiore imposta accertata;
  • l’omessa dichiarazione, sanzionata con una misura compresa tra il 120% e il 240% del tributo dovuto.

A tali sanzioni si aggiungono quelle per omessi o tardivi versamenti, rideterminate al 25% a decorrere dal 1° settembre 2024, oltre agli interessi legali.

Profili penali-tributari nelle ASD e SSD

Sul piano penale-tributario, le condotte possono integrare fattispecie penalmente rilevanti quando gli importi omessi superano le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000.

In particolare:

  • l’omesso versamento IVA oltre la soglia di € 250.000 per periodo d’imposta (art. 10-ter);
  • l’omesso versamento di ritenute oltre € 150.000 annui (art. 10-bis).

In tali ipotesi, la pena edittale prevista è la reclusione da sei mesi a due anni, con evidenti ricadute anche sulla responsabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti dell’ente.

Perdita dei regimi agevolati e conseguenze abilitanti

Oltre ai profili tributari e penali, la riqualificazione delle attività può comportare gravi conseguenze sul piano amministrativo-abilitante.
Tra gli effetti più rilevanti si annoverano:

  • la decadenza dal regime forfetario di cui alla legge 398/1991;
  • la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
  • per le APS ed ETS, la cancellazione dal RUNTS.

Tali provvedimenti determinano la perdita delle agevolazioni fiscali e l’impossibilità di accedere a contributi pubblici, convenzioni e benefici riconosciuti agli enti del Terzo Settore e allo sport dilettantistico.

Ulteriori conseguenze derivano dall’omessa effettuazione o dal mancato versamento delle ritenute fiscali, con applicazione di sanzioni specifiche (dal 20% al 25%) e, al superamento delle soglie, l’insorgenza della responsabilità penale.

Conclusioni

La riqualificazione di attività commerciali occultate rappresenta uno degli scenari più critici per gli enti sportivi dilettantistici. Gli effetti di una gestione non corretta si manifestano su più livelli: recuperi fiscali, applicazione di sanzioni amministrative, perdita dei regimi agevolati e, nei casi più gravi, responsabilità penali in capo agli amministratori.

In tale contesto, la prevenzione assume un ruolo centrale. La chiara separazione tra attività istituzionali, decommercializzate e commerciali, l’adozione di una contabilità coerente, la corretta certificazione dei corrispettivi e la tempestiva regolarizzazione delle irregolarità costituiscono i principali strumenti di tutela per le ASD e le SSD.

Una gestione consapevole e documentata delle attività non rappresenta soltanto un obbligo normativo, ma una scelta strategica per garantire la continuità dell’ente, la tutela dei dirigenti e la salvaguardia delle finalità sportive e associative riconosciute dall’ordinamento.

Dr. Pier Paolo PERISOTTO

Referente Regione Lazio OPES Cinofilia

Pier Paolo Perisotto
Docente Formatore OPES Cinofilia
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