Il cane nella bioetica: può essere considerato un soggetto morale?
- Pier Paolo Perisotto
- 2 giu
- Tempo di lettura: 7 min

Il cane nella bioetica: può essere considerato un soggetto morale?
Nel corso degli ultimi decenni, la relazione tra esseri umani e cani ha subito una trasformazione radicale: da semplice rapporto utilitaristico (cane da lavoro, da guardia, da caccia) si è giunti a un’intimità affettiva che inserisce il cane tra i membri più importanti della famiglia. Questa evoluzione culturale ha sollevato questioni etiche profonde che rientrano nell’ambito della bioetica animale, una disciplina che si interroga sul valore morale degli animali e sul tipo di considerazione che meritano. In particolare, ci si chiede: il cane può essere considerato un soggetto morale? E se sì, quali implicazioni comporta questa affermazione sul piano educativo, giuridico e relazionale?
1. Il concetto di soggetto morale nella filosofia
1.1 Agente morale vs. paziente morale
Nella filosofia morale classica, si distinguono due categorie fondamentali:
Agente morale: un essere capace di comprendere principi etici, riflettere sulle proprie azioni e assumersi la responsabilità morale delle conseguenze.
Paziente morale: un essere che, pur non essendo capace di deliberazione morale autonoma, merita tutela moralein virtù della sua capacità di soffrire, provare emozioni e possedere una forma di autoconsapevolezza.
Secondo autori come Tom Regan e Peter Singer, la questione morale non dipende esclusivamente dalla razionalità o dalla capacità di linguaggio, ma dalla suscettibilità alla sofferenza e al benessere. Singer, in particolare, ha promosso l’idea di una “uguaglianza di considerazione degli interessi” che include tutti gli esseri senzienti.
1.2 I cani come pazienti morali
Alla luce di tali teorie, i cani non possono essere considerati agenti morali in senso stretto, poiché non possiedono il livello di riflessione etica richiesto. Tuttavia, le evidenze etologiche e neuroscientifiche mostrano che i cani:
provano emozioni complesse,
sono in grado di empatia interspecifica,
manifestano intenzionalità e comportamenti sociali cooperativi.
Queste caratteristiche rendono il cane un paziente morale a tutti gli effetti, meritevole di una considerazione etica analoga a quella riservata ai soggetti vulnerabili (come i bambini o le persone con disabilità cognitive).
2. Bioetica animale: fondamenti e implicazioni
2.1 La bioetica come ponte tra etica, scienza e diritto
La bioetica è una disciplina interdisciplinare che nasce nel secondo dopoguerra con l'obiettivo di riflettere sui problemi morali derivanti dai progressi della medicina, della biologia e della tecnologia. Negli ultimi decenni ha ampliato il proprio raggio d'azione includendo anche le relazioni tra umani e animali non umani, dando vita alla cosiddetta bioetica animale.
Nel caso dei cani, la bioetica interviene su molteplici fronti:
Tutela del benessere psicofisico e dei bisogni etologici;
Etica della convivenza e della relazione affettiva;
Responsabilità morale dell’uomo verso il cane;
Limiti etici della selezione genetica e della sperimentazione scientifica.
3. Evidenze scientifiche sulla coscienza canina
3.1 Neuroscienze: cani ed emozioni
Studi condotti con la risonanza magnetica funzionale (fMRI), tra cui quelli dell’etologo Gregory Berns, hanno dimostrato che il cervello del cane attiva le stesse aree associate alle emozioni umane (come l’amigdala e lo striato) quando è esposto a stimoli affettivi, odori familiari o voci dei propri umani di riferimento.
3.2 Empatia e intelligenza sociale
Numerose ricerche etologiche, tra cui quelle condotte da Frans de Waal e Marc Bekoff, indicano che i cani sono capaci di:
riconoscere le emozioni altrui (sia umane che canine);
modulare il comportamento in base allo stato emotivo dell'altro (es. avvicinarsi con posture morbide a chi piange);
adattare le proprie azioni in base all’esperienza, dimostrando memoria emozionale e apprendimento sociale.
3.3 Capacità comunicative e intenzionalità
I cani mostrano comportamenti intenzionali che vanno oltre il semplice condizionamento:
richiedono attenzione (es. guardano negli occhi, vocalizzano, portano oggetti);
comprendono gesti deittici umani (es. indicazioni con il dito);
usano il comportamento per ottenere specifiche reazioni negli altri.
Questi dati confermano che il cane non è un automa comportamentale, ma un essere dotato di consapevolezza situazionale e sociale.
4. Implicazioni etiche: doveri morali verso il cane
Se accettiamo che il cane sia un paziente morale, allora emergono doveri morali precisi da parte dell’essere umano:
4.1 Il diritto al benessere
Ogni cane ha diritto a una vita che rispetti le sue esigenze fisiologiche, cognitive e sociali. Questo include:
alimentazione corretta;
stimolazione mentale;
libertà di movimento e interazione;
cure mediche adeguate;
possibilità di esprimere comportamenti naturali.
4.2 Educazione e addestramento: approccio etico
L’uso di metodi coercitivi (collari elettrici, punizioni fisiche, intimidazioni) è eticamente inaccettabile se il cane è riconosciuto come soggetto morale. L’addestramento deve invece basarsi su:
rinforzo positivo;
comprensione dei limiti emotivi dell’animale;
rispetto dei suoi tempi di apprendimento.
4.3 Evitare la strumentalizzazione
Il cane non deve essere considerato uno strumento per il nostro benessere (es. “pet therapy” forzata, estetica esibizionistica, competizioni esasperate), ma un partner relazionale con diritti propri.
5. Aspetti giuridici: il cane come essere senziente
5.1 Evoluzione del diritto animale
Negli ordinamenti giuridici contemporanei si sta affermando una nuova sensibilità:
Unione Europea (Trattato di Lisbona, 2007): gli animali sono “esseri senzienti”, e le politiche degli Stati membri devono tener conto del loro benessere.
Spagna (2021): gli animali non sono più “cose” ma “esseri dotati di sensibilità”.
Italia: la legge n. 201/2021 modifica l’art. 9 della Costituzione, introducendo il dovere della Repubblica di “tutelare gli animali”.
5.2 Giurisprudenza e nuove prospettive
Sempre più tribunali riconoscono:
il diritto del cane a non essere separato dal suo umano in caso di divorzio;
la risarcibilità dei danni morali per maltrattamenti o uccisioni;
l’obbligo di tutela da parte delle amministrazioni locali.
Si sta affermando il concetto di "diritto del cane a essere riconosciuto come soggetto relazionale", superando la mera logica patrimoniale.
6. Implicazioni educative e culturali
6.1 Un cambiamento antropocentrico necessario
Riconoscere il cane come soggetto morale implica una rivoluzione culturale: da una visione antropocentrica del mondo animale si passa a una prospettiva biocentrica, in cui ogni essere senziente ha un valore intrinseco, indipendente dalla sua utilità per l’uomo.
6.2 L’educazione al rispetto dell’altro
Educare le nuove generazioni alla convivenza con il cane come soggetto morale:
favorisce lo sviluppo dell’empatia;
promuove il rispetto della diversità;
contribuisce alla costruzione di una società più etica e inclusiva.
7. La Legge Brambilla: un passo verso il riconoscimento giuridico del cane come soggetto morale
L’approvazione definitiva, nel maggio 2025, della cosiddetta Legge Brambilla rappresenta una svolta epocale per la tutela giuridica degli animali in Italia e rafforza, in chiave normativa, molte delle istanze etiche emerse nel dibattito bioetico e filosofico. Con questa legge, il legislatore ha compiuto un importante passo verso l'affermazione del cane – e degli animali in generale – come essere senziente degno di tutela autonoma, e non più meramente in relazione al sentimento umano.
7.1 Un cambio di paradigma giuridico
Il disegno di legge, approvato definitivamente dal Senato il 29 maggio 2025, modifica significativamente il titolo IX-bis del Codice Penale, che da “Delitti contro il sentimento per gli animali” diventa “Delitti contro gli animali”. Questo cambio lessicale non è meramente formale: esso riflette un mutamento radicale nella percezione giuridica degli animali, ora riconosciuti come soggetti titolari di interessi propri.
7.2 Pene più severe per i reati contro gli animali
La legge introduce un inasprimento sostanziale delle pene per chi commette maltrattamenti, abbandoni, uccisioni o organizza combattimenti tra animali. In particolare:
· Maltrattamento: reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa fino a 30.000 euro;
· Uccisione con crudeltà: pena da 1 a 4 anni e multa fino a 60.000 euro;
· Combattimenti tra animali: fino a 4 anni di reclusione per gli organizzatori;
· Abbandono: arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 10.000 euro;
· Traffico illegale di cuccioli: reclusione da 4 a 18 mesi e multa fino a 30.000 euro.
Vengono inoltre previste aggravanti specifiche qualora i reati siano commessi alla presenza di minori, con diffusione sui social o nei confronti di più animali contemporaneamente.
7.3 Un avanzamento etico oltre le sanzioni
Oltre al rafforzamento delle pene, la legge introduce misure di alto valore etico, in linea con i concetti espressi dalla bioetica animale:
· Divieto nazionale di tenere i cani alla catena, con sanzioni da 500 a 5.000 euro;
· Affido degli animali sequestrati alle associazioni animaliste, con facoltà del giudice di stabilire una cauzione;
· Applicazione delle misure di prevenzione del codice antimafia ai soggetti che organizzano abitualmente reati contro gli animali.
Queste disposizioni si collocano perfettamente nella prospettiva che considera il cane un paziente morale, dotato di diritti e bisognoso di protezione giuridica attiva.
7.4 Un atto simbolico di giustizia morale
Particolarmente significativa è la dedica simbolica della legge a quattro animali vittime di efferatezze (Angelo, Aron, Leone e Grey), divenuti emblemi di una sensibilità collettiva ormai matura e intollerante verso ogni forma di crudeltà. Questo gesto legislativo, raro nel panorama giuridico, umanizza la giustizia e la avvicina alla bioetica, sancendo un principio fondamentale: chi è vulnerabile merita protezione per ciò che è, non per ciò che rappresenta per l’uomo.
7.5 Limiti ancora da superare
Tuttavia, nonostante il progresso evidente, rimane irrisolto un nodo giuridico centrale: nel Codice Civile, gli animali continuano a essere considerati "beni mobili", una classificazione che stride con il riconoscimento della loro senzienza e con i principi costituzionali recentemente aggiornati (art. 9, tutela degli animali). Solo un completo aggiornamento del Codice Civile potrà sancire definitivamente lo status del cane come soggetto giuridico titolare di diritti.
Conclusioni
L’integrazione normativa rappresentata dalla Legge Brambilla rafforza ulteriormente la visione, ormai consolidata nella bioetica contemporanea, che considera il cane non più un oggetto né un semplice animale d’affezione, ma un individuo senziente e morale. L’evoluzione legislativa, filosofica e scientifica converge dunque verso un unico obiettivo: riconoscere il valore intrinseco del cane e garantirgli una vita degna, rispettosa della sua natura, dei suoi bisogni e delle sue emozioni.
Il futuro della convivenza uomo-cane si fonda sulla reciprocità morale, e ogni passo in questa direzione – sia etico che normativo – rappresenta un atto di giustizia, di civiltà e di maturità evolutiva per l’intera società umana.
Pier Paolo PERISOTTO
Tecnico in Riabilitazione Comportamentale OPES
Docente e Formatore nazionale di disciplina cinofila
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